Audizione di Annamaria Procacci in merito alla deregolamentazione venatoria in discussione in Parlamento

By margherita, December 1, 2008 9:38 am

AUDIZIONE DELL’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NUMERO 276, 330, 397,398, 480, 520, 1029, 1104 E 1122 E SULL’ESPERIENZA ATTUATIVA DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, NUMERO 157

L’Ente Nazionale Protezione Animali è grato alla Commissione Ambiente del Senato di offrire l’occasione di intervenire sulla grande questione della biodiversità: una delle emergenze più gravi che il pianeta vive; ad essa, il parlamento dovrebbe dare risposte forti e tempestive. Non possono certo essere considerati tali i disegni di legge numero 276, 330, 397, 398, 480, 1029, 1104, e 1122, per i quali esprimiamo la nostra più viva preoccupazione e la nostra decisa opposizione.
Questi disegni di legge smantellano i capisaldi della normativa nazionale – la legge numero 157/92, l’unica normativa di tutela della fauna!-, preparano un colpo irreversibile alle popolazioni selvatiche, violano le politiche ambientali dell’Unione Europea, si pongono in netto contrasto con gli orientamenti del mondo scientifico e con il comune sentire dei cittadini italiani.

La caccia oggi nella percezione della società.

Prima di procedere ad ogni ipotesi di modifica della legge numero 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, è necessario collocare l’attività venatoria nel clima culturale che oggi il nostro paese vive e che i suoi rappresentanti – com’è naturale – dovrebbero raccogliere pienamente.
La discussione sulla caccia, sulle sue motivazioni, modalità, sulla sua stessa legittimità dal punto di vista scientifico ed etico, è stata negli scorsi anni Ottanta molto accesa, anzi conflittuale, traducendosi anche nelle note campagne referendarie. Questa discussione ha rappresentato un vero spartiacque tra cultura tradizionale e cultura nuova: quella del rispetto verso gli (altri) animali e del rifiuto della violenza esercitata su di essi per motivazioni ludiche. La maturazione di un nuovo pensiero ha fortemente contribuito alla netta diminuzione del fenomeno venatorio, portando il numero dei cacciatori – 2.200.000 nei primi anni’80 – a circa 750.000 ai giorni nostri.
La società odierna affonda le radici in questa mutata sensibilità. Il sondaggio commissionato dalla nostra associazione, l’Ente Nazionale Protezione Animali, qualche tempo fa, ha evidenziato come l’82% degli italiani sia assolutamente contrario ad ogni forma di liberalizzazione della caccia, mentre il 74,1% è nettamente abolizionista dell’attività venatoria.
Significativo anche il percorso legislativo che ha accompagnato la sempre più forte coscienza collettiva: dalla legge 157/92 alla legge 189/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate” che definisce come delitti – e dunque inserisce nel codice penale – i maltrattamenti agli animali.
Di questo mutamento, di questo percorso, chiediamo al legislatore di essere consapevole ed interprete.

La legge 157/92.

Nata da un lungo e difficile confronto parlamentare, questa normativa ha rappresentato un grande sforzo di confronto, di sintesi, di equilibrio in sede parlamentare tra i diversi “portatori di interesse”, agricoltori, studiosi, ambientalisti, cacciatori. Una legge che – non dimentichiamolo!- è in primo luogo normativa di tutela della fauna e che solo a precise condizioni legittima l’attività venatoria: concessione, non diritto.
Articolo 1. 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse
della comunità nazionale ed internazionale.
2. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di
conservazione della fauna selvatica e non arrechi danni effettivi alle produzioni
agricole.
Da questa impostazione, discende l’impianto della legge che, seppur con limiti riconosciuti, si conferma a tutt’oggi valido. Questi i punti fondamentali:
- recepimento delle direttive europee e delle convenzioni internazionali in materia di avifauna;
- legame cacciatore/territorio;
- opzione esclusiva di caccia;
- regime sanzionatorio penale per le infrazioni più gravi.
Il passaggio dal regime di “caccia controllata” previsto dalla legge numero 968 del 1977 a quello di “caccia programmata” della legge 157 è stato un passaggio fondamentale (anche se realizzato con molta lentezza dalle regioni e spesso in modo insufficiente); sia per rispondere agli adempimenti in sede internazionale, sia per sviluppare quel senso di responsabilità da cui la caccia non può esimersi se vuole ambire – anche se con forte approssimazione – alla definizione di “caccia sostenibile”. Quella responsabilità che purtroppo molti nel nostro Paese ancora non manifestano.
Pur nella sua modernità di impianto, la 157/92 presenta limiti riconosciuti:
- sopravvivenza dell’uso di richiami vivi, che rappresenta una modalità crudele ed anacronistica, una vera forma di maltrattamento degli animali;
- tardiva chiusura della stagione venatoria. La data del 31 gennaio, alla luce delle più recenti conoscenze scientifiche, è troppo avanzata e si pone per diverse specie già nella fase pre-nuziale, esplicitamente interdetta dalla direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.
- inopportuna possibilità per le regioni – che vi fanno ingiustificato ed arbitrario ricorso – di apertura anticipata al 1 settembre, in coincidenza della fase di dipendenza per alcune specie;
- elenco sovradimensionato delle specie cacciabili. Questo punto, in modo particolare, si pone oggi come oggetto di revisione irrinunciabile, per la crisi della biodiversità in atto.

La legge 157/92 e la crisi della biodiversità.

La valutazione della legge 157/92 non può certamente prescindere dai profondi mutamenti che l’ambiente ha subito, con grande rapidità, in questi diciassette anni. La distruzione progressiva degli habitat, l’inquinamento, lo stravolgimento del clima, il frazionamento degli ecosistemi hanno portato ad una crisi della biodiversità che è emergenza per il nostro continente e per tutto il pianeta. Secondo i dati della Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) , un quarto delle specie di mammiferi e un ottavo di quelle di uccelli sono oggi a rischio di estinzione, così come il 25% dei rettili, il 20% degli anfibi e il 30% dei pesci. In particolare, in base alla lista redatta da Birdlife International, le specie di uccelli che rischiano l’estinzione, sono salite a 1226 nel 2008.
In Italia, secondo i dati del Ministero dell’Ambiente, Gatto selvatico, Lupo, Orso bruno, Lontra, Capra di Montecristo, Camoscio appenninico, Pipistrelli, sono tutti mammiferi con uno status conservativo sfavorevole e alcuni di essi rischiano l’estinzione anche a livello europeo. Tra gli uccelli gravemente minacciati, e che quindi rappresentano una priorità per la conservazione, si annoverano la Moretta tabaccata, il Marangone minore, l’Anatra marmorizzata, il Falco grillaio, il Re di quaglie, la Gallina prataiola e il Gabbiano corso, ma ve ne sono moltissime altre che hanno bisogno di reali tutele prima che accada l’irreparabile. Tra esse, tutti i rapaci e molti piccoli passeriformi. Per quanto riguarda la specie cacciabili, il dossier “Birds in Europe”(2004) valuta lo status di conservazione di Allodola, Beccaccia, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Combattente, Coturnice, Frullino, Marzaiola, Mestolone, Moretta, Moriglione, Pavoncella, Pernice sarda, Quaglia e Tortora come sfavorevole.
Occorre serrare le maglie della tutela, sia degli habitat sia delle specie, con rigore ed urgenza. A questo ci sollecitano le politiche ambientali sopranazionali, a cominciare dall’appuntamento del “Countdown 2010 sulla biodiversità”, grande tentativo di fermarne il declino, lungo il solco della Convenzione di Rio de Janeiro. Come intende presentarsi il nostro Paese a questo appuntamento?

Aspetti sociali della caccia. L’articolo 842 del codice civile.

Ripristinare il diritto: cancellare questa norma. Da qui il sostegno dato dalla nostra associazione, come da altre, al disegno di legge di cui è prima firmataria la senatrice Poretti, con cui si intende rimediare alla grave anomalia giuridica che questo articolo rappresenta. Com’è noto, esso risale al Ventennio e nacque soprattutto con lo scopo di istruire gli italiani all’uso delle armi. E’ anacronistico che si permetta ancora oggi ai cacciatori di violare la proprietà privata entrando nei terreni altrui, a condizione che non siano recintati da barriere di altezza non inferiore a 120 cm, mentre, in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione Italiana, si nega analogo diritto a quei cittadini disarmati che volessero accedervi per godersi un paesaggio o scattare una fotografia. Come Enpa, siamo decisi a difendere il diritto alla vita privata, alla sicurezza, al domicilio, alla proprietà; le stesse convinzioni che hanno portato la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo ad imporre alla Francia la modifica della sua legislazione, con il divieto di ingresso dei cacciatori nei fondi privati.
L’articolo 842 del codice civile provoca tensioni sociali e ferisce profondamente la nuova coscienza collettiva legata al rispetto per l’ambiente e per la fauna; è paradossale che chi tutela gli animali selvatici, li veda uccidere sotto i propri occhi e a casa propria!
E’ da sottolineare, inoltre, che per l’attività venatoria non possono valere le limitazioni alla proprietà privata previste dalla Costituzione (art. 42, comma secondo) per l’affermazione di interessi di tipo generale. L’attività venatoria, oggi, non può ascriversi a questa categoria. Il diritto all’ambiente come diritto diffuso è infatti ben prevalente sull’attività “ricreativa” rappresentata dalla caccia. La Corte Costituzionale, ed anche la Corte di Cassazione, hanno più volte auspicato il suo inserimento nella carta costituzionale; purtroppo, non si è concluso l’iter parlamentare dei disegni di legge presentati in materia nelle scorse legislature.

Fauna selvatica, l’Italia e l’Europa. Le procedure di infrazione

L’Italia detiene tuttora il primato di violazioni di direttive europee in materia ambientale, nonostante con il governo precedente siano state sanate circa 30 procedure di infrazione.
E’ ancora in corso la procedura numero 2131 avviata nel 2006, per ripetute violazioni della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici. E’ stata risolta solo una parte, attraverso il decreto ministeriale “Rete Natura 2000”, varato dopo una lunga gestazione; esso ha finalmente tutelato Zone di Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario, le zone più importanti sotto il profilo della biodiversità vegetale ed animale, essenziali per la sopravvivenza di diverse specie.
Resta dunque in piedi gran parte della procedura di infrazione 2131, legata in primo luogo alla mancanza nella nostra legislazione di previsioni specifiche di interdizione di caccia nei periodi di migrazione, pre-migrazione e nidificazione dell’avifauna migratoria; in secondo luogo, al sistematico ed ingiustificato ricorso da parte di 13 regioni all’esercizio delle deroghe su uccelli protetti, teso a stabilire un surrettizio regime di caccia. Se non saranno adottate tempestive misure legislative andremo incontro ad una scontata condanna. Gli italiani pagheranno multe molto elevate, inspiegabili ed ingiustificabili, nell’attuale crisi economica.
I disegni di legge in esame – con l’eccezione del numero 510, Poretti – prevedono l’allungamento della stagione di caccia nel periodo di ritorno ai luoghi di nidificazione, di riproduzione e di dipendenza dei piccoli nati dai genitori.
Tali disegni di legge aprono gli spari – complessivamente- su 12 specie di avifauna protette dall’Unione Europea.

Stato di applicazione della legge numero 157/92

A 17 anni dalla sua promulgazione, il parlamento, i cittadini e tutti coloro che sono interessati alla tutela della fauna e al settore faunistico-venatorio, non sono ancora stati messi in condizione di valutare e discutere lo stato di applicazione della legge, così come prescrive l’articolo 35 della normativa. Non si possono, infatti, considerare relazione sullo stato attuativo le poche, frettolose pagine prodotte dal Ministero per Politiche Agricole e Forestali nel marzo del 2004. Verificare l’attuazione della legge costituisce opera assai complessa, per i molteplici attori che coinvolge e soprattutto per la straordinaria rilevanza ambientale della materia.
E’ a tutt’oggi impossibile rispondere sui risultati dell’applicazione della legge. I Ministeri competenti non rispondono neppure sul numero dei cacciatori italiani, dato imprescindibile. E’ necessario conoscere la materia nella sua globalità: ad esempio, rendere nota l’azione dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia, della loro attività, dei loro bilanci. Lo stesso vale per le province che, come è noto, hanno ampi poteri in materia faunistico venatoria. Quel che è certo, è che molti ambiti territoriali non rispettano affatto la prescrizione di dimensione sub-provinciale recate dalla legge 157/92, coincidendo spesso un ATC con l’intera superficie della provincia, o ancora peggio.
Per la verifica della 157, occorre relazionare sulla situazione della fauna, sullo status attuale delle popolazioni stanziali e migratorie, sulla lista delle specie in declino, con relative motivazioni del fenomeno.
Ancora, occorre conoscere il numero, la natura delle sanzioni comminate ed i relativi verbali, sia amministrativi che penali. Esaminare la questione dei tesserini venatori per comprendere quale sia l’impatto della caccia in Italia. Il nostro paese è l’unico in Europa a non sapere quanti animali sono uccisi in ogni stagione venatoria! Si spara dunque al buio. E’ un assurdo intollerabile che lo Stato – proprietario del patrimonio fauna – autorizzi determinati soggetti a prelevare tali beni, senza conoscere l’ammontare di questo “prelievo”! In questa valutazione debbono rientrare gli alti prezzi pagati dall’ambiente per il ricorso immotivato ed ingiustificato di molte regioni all’esercizio delle deroghe sugli uccelli protetti.
Ad oggi, i parlamentari non dispongono degli elementi minimi per valutare se e come proporre eventuali modifiche della legge 157/92, in quanto, appunto, mancano gli elementi sull’applicazione della legge. Com’è dunque possibile proporre allungamenti della stagione di caccia ed allargamenti dell’elenco delle specie cacciabili, se non si conoscono gli effetti e la portata delle attuali norme proprio su periodi e specie cacciabili?
Sulla base delle conoscenze parziali che possediamo, certamente dovremo operare per drastiche limitazioni dell’attività venatoria.
Vi sono comunque alcuni indiscutibili punti fermi positivi nell’applicazione della legge 157/92.
- Le restrizioni del calendario venatorio, soprattutto la chiusura al 31 gennaio, con un notevole arretramento rispetto alla legge numero 968/77 (10 marzo), ha portato notevolissimi benefici soprattutto all’avifauna migratoria.
- Il regime di caccia programmata ed il legame cacciatore-territorio attraverso gli ATC, Ambiti Territoriali di Caccia, laddove istituiti correttamente (Toscana, Piemonte) hanno effettivamente contribuito ad una caccia più responsabile.
- Il regime esclusivo di caccia ha alleggerito, almeno in parte, la pressione venatoria.
-L’introduzione di sanzioni penali ha esercitato una maggior deterrenza.

Proposte di modifica alla legge 157

Nei disegni di legge numero 276, 397, 398, 480, 1029, 1104, e 1122 è possibile individuare alcuni grandi denominatori comuni, che potrebbero essere sinteticamente definiti:

più tempi, più specie, più luoghi per la caccia.

A questi si aggiunge la depenalizzazione dei reati venatori.
Tali richieste destrutturano l’impianto della legge numero 157/92, violano la direttiva europea 79/409/CEE, non sono accettabili sotto il profilo scientifico.

Più tempi.
I ddl n discussione avanzano proposte di notevole allungamento della stagione venatoria: al 28 febbraio, o al 10 marzo, o addirittura, per alcune specie, al 30 giugno.
Queste richieste sono incompatibili con la biologia della fauna e con la direttiva 79 409 cee sulla conservazione degli uccelli selvatici, nonche con convenzioni internazionali come quelld di bonn.
La direttiva uccelli, come è noto, non pone termini espliciti di apertura e chiusura della stagine venatoria, ma reca come principio perentorio che “nessuna specie può essere cacciata durane la stagione di riproduzione o durante la migrazione pre nuziale”. La Corte di Giustizia europea ha confermato e rafforzato questo principio, specificando l’esigenza in teli fasi di protezione completa. nel documento “ORNIS” (Key Concepts Document) sono stati stabiliti i tempi dei calendari per i singoli paesi. E possibile per questi adottare limiti temporali differenziati per specie, ma sulla base del ciclo riproduttivo e a condizione che non vi sia il cosiddetto “look-like”, cioè il pericolo di confondere specie simili e a condizione che non si verifichi disturbo venatorio.
I termini proposti dai disegni di legge non sono dunque compatibili con la direttiva.
E’ da rilevare, inoltre, che la chiusura della caccia al 31 gennaio prevista dalla legge 157/92 è già troppo avanzata per numerose specie, 11 per l’esattezza, come ribadisce anche il “Key Concepts Document”.

Più specie.
Diciotto sono le specie, che, complessivamente, i disegni di legge in oggetto introducono tra quelle oggi cacciabili: un mammifero, la Nutria, e diciassette uccelli – Peppola, Fringuello, Passero, Passera mattugia, Passera oltremontana, Frosone, Colino della virginia, Francolino di monte, Taccola, Pittima reale, Corvo, Cormorano, Oca granaiola, Oca selvatica, Piccione selvatico, Pettegola, Storno.
Di queste, dieci specie sono protette dall’Europa, sulla base della direttiva sulla conservazione degli uccelli selvatici, e due non figurano nell’elenco delle specie cacciabili per l’Italia (all. 2 1 e all. 2.2 della direttiva). Le altre, notoriamente, versano in uno stato di conservazione non favorevole, come testimoniano i reports scientifici internazionali, in modo particolare le oche – granaiola e selvatica; queste sono presenti in Italia per lo svernamento con poche decine di individui: come è possibile farne oggetto di caccia?
Non si comprende, poi, l’interesse venatorio per la Nutria, se non per l’esigenza di rimpinguare carnieri sempre più vuoti.
E’ da sottolineare come nessuna misura venga prevista dai ddl di modifica per le numerose specie di avifauna oggi cacciabili che gli studiosi (“Birds in Europe”) segnalano in stato di conservazione negativo e che dunque avrebbero necessità di essere subito escluse dagli spari.
L’apertura alla caccia di specie tutelate dall’Unione Europea comporterebbe l’apertura automatica di una nuova procedura d’infrazione in sede comunitaria, con inevitabile condanna ed erogazione di forti multe a spese dei cittadini italiani.
Ma questo è un dato scontato, che dovrebbe essere ben noto al legislatore.

Più luoghi
L’allargamento delle aree per l’esercizio venatorio nei disegni di legge citati si articola, in primo luogo, nella richiesta di spari nella quota di territorio oggi protetta, che viene ridotta dal 30% al 25%. A questa si aggiungono le foreste ed i beni ambientali demaniali.
In secondo luogo, la generale richiesta dei ddl è quella di dilatare la mobilità dei cacciatori, sia attraverso la costituzione di Ambiti Territoriali di Caccia di enormi dimensioni – provinciali, interprovinciali, addirittura regionali – sia attraverso la libera circolazione sul territorio nazionale per la caccia all’avifauna migratoria, almeno per un notevole periodo dell’anno.
Queste richieste sono inaccettabili. La restrizione degli habitat per la fauna, a causa delle molteplici pressioni dell’uomo, impone oggi un allargamento delle aree sottoposte a protezione, non certo alla loro riduzione, che avrebbe effetti molto gravi anche sulle specie rare. È da rilevare il fatto che, in molte regioni, la quota del 30% del territorio tutelato è assai lontana dall’essere stata raggiunta, e di questo, oggi, dovremmo prioritariamente preoccuparci.
La previsione di dilatamento degli ATC e di piena mobilità per la caccia alla migratoria, distrugge uno dei pilastri della legge 157/92, cioè il legame cacciatore-territorio, finalizzato ad una caccia più responsabile, che deve commisurarsi con le risorse faunistiche. Principi ribaditi anche dal TAR lazio e dal Consiglio di Stato.
Già la previsione di carattere sub provinciale degli ATC contemplata nella legge nazionale è sovradimensionata; la grandezza di un ATC dovrebbe oscillare, secondo gli studiosi, tra i 5000 e i 10000 ettari.

La depenalizzazione dei reati venatori
Il bracconaggio è vergognosa malattia del nostro paese. Più forte in alcune zone – al nord nelle valli del bresciano, al sud sullo stretto di Messina, nelle piccole isole ed in Sardegna, ai danni dei migratori – è fenomeno ancora diffuso e di grave impatto sulla fauna, anche rara e protetta. Depenalizzare i reati venatori, permettendo anche a chi esercita le forme di illegalità più gravi, di accedere all’oblazione e dunque di cavarsela con modeste sanzioni pecuniarie, equivale a legalizzare il bracconaggio.
Non si può dimenticare che esso entra spesso nell’indotto della criminalità organizzata (zoomafie).
L’Unione Europea, attraverso la Guida alla direttiva 79/409/CEE, ha ribadito con forza la necessità dell’enforcement cioè dell’azione di controllo e di repressione dei reati ai danni della fauna.

IL DDL n.330
Il recupero delle tradizioni rappresenta la filosofia venatoria del testo. Il legislatore, nella stesura della legge 157/92, nel dare nuova impostazione all’attività di caccia, ha volutamente escluso le cacce tradizionali, per il loro carattere anacronistico. L’uso del cane da seguita su cervidi e bovidi rappresenta a nostro parere un ulteriore esercizio di crudeltà sugli animali selvatici.

Il DDL n.1104
Merita una nota particolare la misura prevista nel testo, cioè l’abbassamento a sedici anni dell’età per gli spari. Una proposta in controtendenza con le sempre più forti preoccupazioni e denunce dell’eccessiva diffusione delle armi, degli incidenti e dei crimini che ne derivano. Armare i giovanissimi – già tormentati da problemi gravi come quello del bullismo e delle baby gang – educarli alla violenza, è inaccettabile.

In sintesi, nei disegni di legge esaminati, si assiste ad un rovesciamento del cardine fondamentale della legge numero 157/92: la tutela della fauna, alla cui conservazione la caccia è sempre subordinata. I ddl in oggetto pongono al centro solo ed esclusivamente l’attività venatoria e le sue esigenze. Non considerano mai la necessità di verificare la condizione delle popolazioni naturali. Affermano un recupero delle cacce tradizionali (fringuello) incompatibili con lo status delle specie o incompatibili con la cultura oggi dominante per la loro crudeltà (caccia con il segugio).

Animali di affezione nel carniere.

Proprio a causa di questo clima di controriforma venatoria, per cui si rischia di tornare indietro di decine di anni in materia di tutela e diritti degli animali, alcune regioni hanno modificato le loro leggi, introducendo l’abbattimento di “fauna domestica inselvatichita”: quindi, anche cani e gatti randagi o presunti tali. Dopo il Veneto, così ha fatto la regione Sicilia; ma il Commissario di Stato, su richiesta dell’Enpa e di altre associazioni animaliste, ha impugnato la normativa, poiché “nell’estendere i piani di cattura e/o abbattimento alle specie domestiche inselvatichite e alle specie viventi delle quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà, introducono una definizione non contemplata nel vigente ordinamento, che si pone in contrasto con le norme di tutela degli animali domestici di cui alla legge quadro 14 agosto 1991, n. 281”.
Si tratta, dunque, di norme incostituzionali.

Le nostre proposte.

Affermata, dunque, la nostra decisa opposizione ai disegni di legge numero 276, 330, 397, 398, 480, 1029, 1104, 1122, manifestiamo la nostra piena condivisione del disegno di legge dei senatori Poretti ed altri, che intende cancellare l’articolo 842 del codice civile, ripristinando così il diritto e la piena rispondenza alle esigenze sociali e culturali della nostra società. L’approvazione di questo disegno di legge, che sosteniamo, come si è detto, anche attraverso una petizione tra i cittadini, risponde a profonde esigenze di sicurezza della stragrande maggioranza degli italiani, minacciata anche a casa propria dall’uso delle armi, con conseguenze spesso gravi, se non letali. Questo aspetto della questione sicurezza nel nostro paese troppo a lungo taciuto, va finalmente affrontato.
Come abbiamo già sottolineato, la cancellazione dell’articolo 842 si muove nel solco delle politiche dell’Unione Europea e della salvaguardia dei diritti dell’uomo, come affermato dalla sentenza della Corte di Strasburgo nell’anno 2000.
Per quanto riguarda la normativa sulla fauna selvatica, riteniamo in primo luogo opportuno che si proceda ad una sospensione dell’attività venatoria per un periodo non inferiore a tre anni. Questa proposta ha precise motivazioni scientifiche.
In seguito all’entrata in vigore in Italia della legge 157/92 che ha portato alla chiusura della caccia al 31 gennaio sull’intero territorio nazionale, si sono osservati e documentati scientificamente in diversi lavori pubblicati su riviste e libri nazionali e stranieri, interessanti incrementi nei trends popolazionistici di specie migratrici precoci quali, ad esempio, Upupa e Tortora, che in precedenza venivano invece uccise al loro arrivo nel nostro paese.
Le specie oggetto di caccia e svernanti sul territorio nazionale hanno continuato, invece, a essere sottoposte al prelievo venatorio senza che si conoscesse la loro reale consistenza popolazionistica e senza sapere quindi se il prelievo, di cui pure si ignora la quantità, potesse essere sopportato dalle dinamiche riproduttive delle popolazioni e delle specie.
Sta di fatto che, mentre le specie ormai escluse dal prelievo venatorio perché in arrivo nel nostro paese a caccia ormai chiusa, mostrano segnali positivi per i trends popolazionistici, le specie ancora sottoposte a prelievo venatorio non mostrano alcuna forma di incremento delle popolazioni, ma, al contrario, sono in declino. Per molte specie del genere Turdus, ad esempio le popolazioni italiane sono a livelli numerici molto bassi e la stessa attività venatoria è condizionata dagli arrivi degli uccelli migratori da altre regioni europee. Lo stesso dicasi per alcuni alaudidi come Allodola, Cappellaccia e Tottavilla o per alcuni limicoli, come ad esempio il Beccaccino –
Tali popolazioni sono particolarmente oscillanti di numero sia perché i loro spostamenti sono condizionati dalle condizioni climatiche delle regioni di appartenenza, sia perché risentono del cambiamento climatico del pianeta, che comporta maggiori difficoltà a reperire il cibo in seguito alla alterazione dei cicli naturali sopravvenute per il riscaldamento globale.
Lo stesso dicasi per la Beccaccia soggetta a forti pressioni venatorie in tutto l’areale. Il prelievo venatorio in Italia avviene in periodo invernale. La popolazione di Beccaccia svernante in Italia è da diversi anni ormai in forte e rapido declino, talmente evidente che il fenomeno viene osservato e segnalato dagli stessi cacciatori. Un calo impressionante che ha scoraggiato, e in alcuni casi fatto desistere dal prosieguo dell’attività di caccia, molti cacciatori è quello del Beccaccino, ormai sempre più introvabile, anche a causa della rarefazione nei quartieri riproduttivi, dove l’incremento delle temperature sta rarefacendo le prede abituali: invertebrati rinvenibili nei fanghi inumiditi dalle piogge o dall’acqua derivante dal disgelo del manto nevoso e ghiacciato.
E’ evidente che ci si trova dinanzi a un prelievo venatorio non sostenibile e che il prosieguo dello stesso porterà nei prossimi anni a carnieri sempre più poveri. Se si vuole garantire la possibilità di sopravvivenza delle specie si rende necessaria una moratoria che garantisca una ripresa numerica dei contingenti svernanti e nidificanti nel nostro paese. Una moratoria di tre anni consentirebbe infatti alle specie che nidificano in Italia e che sono oggetto di caccia, come i già citati turdidi, ma anche diversi alaudidi, o a quelle svernanti, come Beccaccia e altri caradriformi, di riprendersi numericamente.
Molte delle specie cacciabili, infatti, raggiungono la maturità sessuale al secondo anno di vita. Pertanto la moratoria di tre anni consentirebbe a questi individui di raggiungere la maturità sessuale e riprodursi, permettendo un aumento netto delle popolazioni. Del resto la quota di animali sottratti alle popolazioni selvatiche con il prelievo venatorio si va ad aggiungere ai valori della naturale percentuale di mortalità da predazione e da rigori invernali tipici di ogni specie. La moratoria, riducendo di molto quindi la mortalità naturale, soprattutto giovanile e peraltro selettiva, consentirebbe di avere più coppie riproduttive, e soprattutto molte più coppie giovani con un rafforzamento anche strutturale e demografico delle popolazioni.
Le specie svernanti, invece, venendo risparmiato loro per tre anni il prelievo venatorio, in aggiunta alle altre cause di mortalità naturali, tornerebbero ai loro quartieri riproduttivi più numerose e in grado quindi di organizzare più coppie riproduttive.
Al termine dei tre anni si noterebbero vistosi risultati per la natura.

Conclusione.
Chiediamo al parlamento di fermare la discussione dei disegni di legge in esame e di procedere all’approvazione del solo ddl Poretti, per le ragioni che abbiamo ampiamente esposto.
Il declino inesorabile dell’attività venatoria non può trarre alcun giovamento dalla deregulation proposta, perché questa distrugge le stesse condizioni che rendono possibile la caccia: ovvero, la sopravvivenza del patrimonio faunistico. Né, certamente, ne trarrà alcun vantaggio la figura del cacciatore, oggi vista con ostilità dall’opinione pubblica, tanto è vero che le proposte in esame sono osteggiate da molti nel mondo venatorio.

Noi, dalla parte degli animali, chiediamo ai parlamentari un atto di responsabilità: l’accoglimento della moratoria della caccia. Chiediamo, ancora, l’inserimento del rispetto della tutela dell’ambiente e della fauna nella costituzione, come hanno già fatto diversi paesi europei.

Annamaria Procacci
Consigliere Nazionale Enpa

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