Articolo 842 del Codice Civile
Di fronte agli inesausti tentativi di deregolamentare la caccia, ultimo l’emendamento alla legge comunitaria 2010 che vorrebbe abolirne i limiti temporali al voto in Senato, si omette spesso di ricordare perché molti auspichino al contrario un passo indietro. Tali motivi si riassumono in parte nell’articolo 842 del codice civile, che conferisce ai cacciatori il diritto di entrare armati nelle proprietà altrui e sparare a 150 metri dalle abitazioni.
Se i fucili a pallini hanno gittata di un centinaio di metri, le carabine per gli ungulati arrivano anche a 3.500. Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2006 i cacciatori in Italia erano 765mila, dimezzati rispetto agli anni 90, e nel Lazio se ne contavano 70.242. Una minoranza che gode del privilegio di introdursi in casa di terzi, a meno che la proprietà non sia interamente e senza soluzione di continuità recintata con altezza non inferiore a m1.20. Una soluzione antiestetica e soprattutto costosa, che non tutti in campagna desiderano o possono permettersi. Ma se non ci si barrica dentro a proprie spese si è costretti a subire la presenza di estranei armati. Può trattarsi di persone educate, ma anche di gente prepotente e minacciosa. Comunque sconosciuti.
La caccia non consiste in una serie di eutanasie, ma comporta grida, rantoli, sangue, botti: può capitare che qualcuno non abbia voglia di assistere, o non desideri che i propri bambini guardino, in casa propria. I requisiti psicofisici minimi stabiliti dal Ministero della Salute per il rilascio del porto d’armi da caccia contemplano un occhio solo con gli occhiali (per ladifesa personale la visione dev’essere binoculare) e arti superiori sostituiti da protesi, purché buone.